Nuove regole per la sospensione della RCA

Scopriamo insieme le novità introdotte nell’ambito della circolazione stradale

Dal 23 dicembre 2023 su tutti i prodotti auto che offrono la garanzia R.C.A. sono entrate in vigore alcune novità!

Il Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n.184 di recepimento della direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, è volto a rafforzare la tutela dei terzi danneggiati durante la circolazione stradale.

Nel dettaglio, a partire dal 23 dicembre 2023, sono state introdotte alcune novità nel Codice delle Assicurazioni Private.

Vediamole insieme!

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Obbligo Responsabilità Civile

Obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per tutti i veicoli, anche se non circolano su strade pubbliche o aperte al pubblico ma sono parcheggiati in aree private chiuse

Diritto di sospensione RCA

Diritto di sospensione del contratto di assicurazione R.C.A. può essere esercitato tramite formale comunicazione alla società nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Obbligo di assicurazione

La legge stabilisce che tutti i veicoli immatricolati in Italia devono essere assicurati ma sono previste alcune eccezioni.

Non devono pagare l’assicurazione i veicoli che non circolano più perché demoliti, esportati o ritirati, o i veicoli che non possono circolare perché sequestrati, fermati o vietati dalle autorità. Anche i veicoli che non sono funzionanti in quanto mancanti di parti essenziali come il motore non devono essere assicurati, a condizione che lo comunichino alla compagnia assicurativa.

La legge stabilisce anche le categorie di veicoli che devono essere assicurati, tra cui i veicoli a motore che si muovono sul terreno senza binari, che hanno una velocità massima superiore a 25 km/h o un peso superiore a 25 kg e una velocità massima superiore a 14 km/h. Sono inclusi anche i rimorchi che si usano con questi veicoli, anche se non sono attaccati. Alcuni veicoli elettrici leggeri, come i monopattini, i segway e i monowheel, sono soggetti a questo obbligo solo se lo prevede un decreto dei ministri competenti dopo un consulto con l’IVASS.

Diritto di sospensione

La sospensione è sempre gratuita ma, per attivarla, è prevista una richiesta formale, con la data di inizio e fine della sospensione.

Se il veicolo è parcheggiato in un box o giardino di proprietà esclusiva permane la possibilità di poter sospendere la copertura assicurativa.

L’indicazione preventiva del termine di scadenza della sospensione potrà avere una durata complessiva non superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità di polizza. La sospensione potrà essere prorogata più volte e la possibilità di proroga del termine di sospensione inizialmente richiesto richiede una nuova autocertificazione sottoscritta da presentare alla società almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

Inoltre, per i motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri, la durata complessiva della sospensione non può essere superiore a 11 mesi, rispetto all’annualità di polizza. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte previa la formale comunicazione alla società da effettuarsi almeno 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione è ufficialmente attivata dal momento della registrazione dell’informazione nella banca dati dell’ANIA.

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